Dal 2022 le vetrate panoramiche amovibili rientrano fra gli interventi di edilizia libera. La frase circola nei preventivi in una forma molto più corta: «non serve nessun permesso». Non è la stessa cosa, e la differenza si paga a lavoro finito.
Che cosa dice esattamente la norma
L'articolo 33-quater, introdotto con la legge 142 del 21 settembre 2022, ha aggiunto la lettera b-bis all'articolo 6, comma 1 del Testo Unico dell'Edilizia, il D.P.R. 380 del 2001.
Vi rientrano le vetrate panoramiche amovibili che sono:
- totalmente trasparenti;
- protettive contro gli agenti atmosferici;
- prestazionali in termini di risparmio energetico;
- parzialmente impermeabili;
- micro-aerate;
- con caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente, così da non modificare le linee architettoniche della facciata.
Sono sei requisiti, non uno. Un sistema che ne soddisfa cinque non è una VEPA ai sensi della norma.
«Parzialmente impermeabili» e «micro-aerate» sono nella lista dei requisiti, non fra i difetti. Una VEPA che sigillasse completamente lo spazio smetterebbe di essere una VEPA — e diventerebbe un intervento diverso, con un altro regime.
Che cosa la norma non ha tolto
Questa è la parte che i volantini saltano. L'edilizia libera riguarda il titolo edilizio, non tutto il resto. Continuano ad applicarsi:
- gli strumenti urbanistici comunali;
- i vincoli paesaggistici e i beni culturali;
- il regolamento di condominio e il decoro architettonico;
- la normativa antisismica;
- la prevenzione incendi, dove applicabile;
- le norme igienico-sanitarie;
- le norme sull'efficienza energetica.
Tradotto: in un centro storico vincolato, o su una facciata soggetta a tutela, la lettera b-bis non basta. E in condominio la questione del decoro architettonico si pone comunque, indipendentemente dal titolo edilizio.
Le tre domande che decidono il caso concreto
- Dove si trova l'immobile? La presenza di un vincolo paesaggistico cambia il percorso, non il prodotto.
- La facciata è condominiale? Se sì, la valutazione del decoro architettonico riguarda l'assemblea, non il singolo.
- Il sistema soddisfa tutti e sei i requisiti? Va verificato sulla documentazione del prodotto specifico, non sulla categoria.
Perché la dichiarazione del fabbricante non chiude la questione
I sistemi che installiamo sono accompagnati da una dichiarazione del fabbricante che ne attesta la conformità ai requisiti dell'articolo 33-quater. È il documento giusto e serve, ma dice una cosa sola: quel prodotto ha quelle caratteristiche.
Non dice se il suo immobile è vincolato, se il suo condominio ha un regolamento restrittivo, se la sua facciata è tutelata. Quelle sono verifiche sul caso, e vanno fatte prima di ordinare, non dopo.
Che cosa facciamo noi, e che cosa non facciamo
Facciamo la verifica preliminare: guardiamo l'immobile, la facciata, l'esposizione, e diciamo che cosa serve controllare e dove.
Non facciamo la pratica al posto del tecnico abilitato, e non diamo pareri legali. Se emerge un vincolo, la strada è un professionista che lo affronti — e glielo diciamo prima di firmare, non dopo la consegna.
Un fornitore che le garantisce l'assenza di qualunque adempimento senza aver visto l'immobile le sta vendendo tranquillità, non una vetrata.
Riferimenti
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articolo 6, comma 1, lettera b-bis
- Legge 21 settembre 2022, n. 142, articolo 33-quater
- UNI 11998:2025, che classifica i sistemi vetrati amovibili
Questa pagina viene rivista entro il 28 febbraio 2027. La materia cambia, e una guida normativa vecchia è peggio di nessuna guida, perché chi la legge la prende per aggiornata.