Normativa

VEPA in edilizia libera: cosa dice la norma e cosa resta da verificare

L'articolo 33-quater ha messo le vetrate amovibili in edilizia libera. Non ha tolto i vincoli, il condominio e il paesaggio. Cosa cambia davvero, e cosa va controllato prima.

Di Ufficio tecnico VetratePremium · Revisione tecnica: Ufficio tecnico VetratePremium · Pubblicato il 2026-08-31 · Prossima revisione: 2027-02-28

Dal 2022 le vetrate panoramiche amovibili rientrano fra gli interventi di edilizia libera. La frase circola nei preventivi in una forma molto più corta: «non serve nessun permesso». Non è la stessa cosa, e la differenza si paga a lavoro finito.

Che cosa dice esattamente la norma

L'articolo 33-quater, introdotto con la legge 142 del 21 settembre 2022, ha aggiunto la lettera b-bis all'articolo 6, comma 1 del Testo Unico dell'Edilizia, il D.P.R. 380 del 2001.

Vi rientrano le vetrate panoramiche amovibili che sono:

Sono sei requisiti, non uno. Un sistema che ne soddisfa cinque non è una VEPA ai sensi della norma.

«Parzialmente impermeabili» e «micro-aerate» sono nella lista dei requisiti, non fra i difetti. Una VEPA che sigillasse completamente lo spazio smetterebbe di essere una VEPA — e diventerebbe un intervento diverso, con un altro regime.

Che cosa la norma non ha tolto

Questa è la parte che i volantini saltano. L'edilizia libera riguarda il titolo edilizio, non tutto il resto. Continuano ad applicarsi:

Tradotto: in un centro storico vincolato, o su una facciata soggetta a tutela, la lettera b-bis non basta. E in condominio la questione del decoro architettonico si pone comunque, indipendentemente dal titolo edilizio.

Le tre domande che decidono il caso concreto

Perché la dichiarazione del fabbricante non chiude la questione

I sistemi che installiamo sono accompagnati da una dichiarazione del fabbricante che ne attesta la conformità ai requisiti dell'articolo 33-quater. È il documento giusto e serve, ma dice una cosa sola: quel prodotto ha quelle caratteristiche.

Non dice se il suo immobile è vincolato, se il suo condominio ha un regolamento restrittivo, se la sua facciata è tutelata. Quelle sono verifiche sul caso, e vanno fatte prima di ordinare, non dopo.

Che cosa facciamo noi, e che cosa non facciamo

Facciamo la verifica preliminare: guardiamo l'immobile, la facciata, l'esposizione, e diciamo che cosa serve controllare e dove.

Non facciamo la pratica al posto del tecnico abilitato, e non diamo pareri legali. Se emerge un vincolo, la strada è un professionista che lo affronti — e glielo diciamo prima di firmare, non dopo la consegna.

Un fornitore che le garantisce l'assenza di qualunque adempimento senza aver visto l'immobile le sta vendendo tranquillità, non una vetrata.

Riferimenti

Questa pagina viene rivista entro il 28 febbraio 2027. La materia cambia, e una guida normativa vecchia è peggio di nessuna guida, perché chi la legge la prende per aggiornata.