Installare una vetrata panoramica amovibile nel 2026 non richiede permesso di costruire né SCIA: l'intervento rientra nell'edilizia libera. Ma la liberalizzazione non è incondizionata, e il punto in cui si concentrano quasi tutti i contenziosi è proprio questo.

Questa guida spiega le condizioni che devono coesistere, cosa hanno stabilito le sentenze più recenti, quando il vincolo paesaggistico cambia tutto, e la sequenza corretta dal rilievo al giorno della posa.

In sintesi, prima di leggere tutto

Il parametro che quasi nessuno verifica prima è la resistenza al vento e l'idoneità del parapetto. Sulla costa pugliese è ciò che separa un sistema che dura quindici anni da uno che inizia a vibrare dopo due inverni.

Cosa prevede la normativa nel 2026

Le vetrate panoramiche amovibili sono disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera b-bis) del Testo unico dell'edilizia. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 33-quater della Legge 142 del 2022, di conversione del decreto Aiuti bis, e ampliata dal decreto Salva Casa del 2024.

La collocazione è quella dell'attività edilizia libera: nessun permesso di costruire, nessuna SCIA, nessuna CILA.

Le quattro condizioni che devono coesistere

La norma richiede che la vetrata sia:

Le funzioni ammesse sono temporanee: protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche.

Le condizioni non sono alternative. Vanno soddisfatte tutte insieme.

Dove si possono installare

Rientrano: il balcone aggettante dal corpo dell'edificio, aperto su almeno due lati; la loggia rientrante, coperta e aperta su almeno un fronte; il porticato rientrante, che è la novità introdotta dal Salva Casa nel 2024.

Non rientrano: i porticati gravati da diritti di uso pubblico e quelli su fronti esterni prospicienti aree pubbliche, entrambi esclusi in modo esplicito dalla norma. E non rientra la tettoia o il terrazzo trasformato in vano stabilmente chiuso, che ricade nella ristrutturazione edilizia.

Cosa hanno stabilito i giudici

La giurisprudenza recente ha tracciato un perimetro netto, ed è la parte che conviene conoscere prima di firmare qualcosa.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2975 del 7 aprile 2025, ha confermato l'ordine di demolizione di una struttura a vetrate che chiudeva un balcone: non conta la natura dei materiali né la possibilità di rimuovere i pannelli, conta l'effetto finale. Se la struttura delimita uno spazio chiuso e stabile capace di modificare la destinazione d'uso e generare volumetria, non è edilizia libera.

Il TAR Lazio, con la sentenza 9579 del 19 maggio 2025, ha stabilito che gli interventi disciplinati dalla lettera b-bis) non sono eseguibili in modo neutro rispetto ai vincoli: in area sottoposta a vincolo paesaggistico o archeologico la VEPA deve essere accompagnata da un titolo edilizio, di norma la SCIA, e dall'assenso dell'autorità preposta alla tutela.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 628 del 2026, ha chiarito il caso opposto: le vetrate installate prima della disciplina espressa non sono automaticamente abusive. Restano nell'edilizia libera se facilmente smontabili, prive di infissi strutturali, non coibentate e non collegate agli impianti dell'unità abitativa. La valutazione deve essere sostanziale e tecnica, mai un automatismo.

La lettura corretta è una sola: l'edilizia libera non dipende dall'etichetta commerciale del prodotto, ma dal comportamento reale del sistema installato. Un sistema che si ripiega completamente e lascia respirare lo spazio resta edilizia libera. Un sistema che di fatto costruisce una veranda, no. La differenza la fa il progetto, non il catalogo.

Vincoli, centri storici e condominio

La norma nazionale fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Vincolo paesaggistico. In presenza di vincolo l'installazione può richiedere autorizzazione paesaggistica, in molti casi nella forma semplificata prevista dal D.P.R. 31/2017, allegato B punto B.3. In Puglia gli ambiti tutelati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale interessano una quota rilevante del territorio costiero e dei centri storici: Gargano, litorale barese, Valle d'Itria.

Centri storici ed edifici tutelati. È il caso in cui il passaggio all'ufficio tecnico comunale è quasi sempre necessario, con eventuale notifica alla Soprintendenza per gli immobili con vincolo diretto. La verifica compete al professionista incaricato e al Comune.

Condominio. Il regolamento può contenere prescrizioni più restrittive della legge nazionale, e va letto prima di avviare il progetto. In assenza di prescrizioni specifiche resta il principio del decoro architettonico: profili essenziali, vetro totalmente trasparente e coerenza cromatica con la facciata sono il modo più efficace per rendere l'intervento difficile da contestare.

È anche la ragione per cui il nostro sistema è progettato senza montanti verticali: l'impatto visivo minimo non è una scelta estetica, è uno dei quattro requisiti di legge.

Requisiti strutturali da verificare prima di ordinare

La resistenza al vento

La classe di resistenza al carico del vento si determina secondo la norma UNI EN 12210 e dipende da zona climatica, altezza di installazione ed esposizione. In Puglia, con tramontana e maestrale frequenti su tutto il litorale adriatico e ionico, è il parametro che decide la durata del sistema.

Va verificato in fase di rilievo, non dopo la posa. Un tecnico deve accertare che parapetto, solaio o profili metallici esistenti siano idonei a sostenere il peso dei pannelli e le spinte laterali. Le anomalie strutturali si risolvono prima, mai durante.

Le prestazioni termiche

Sul mercato i sistemi con vetro a camera dichiarano trasmittanze indicative fra 1,0 e 1,6 W/m²K nelle configurazioni più diffuse.

I nostri serramenti con vetro triplo e due lastre stratificate hanno un valore Ug di 0,6 W/m²K sul vetro e una trasmittanza del serramento da 0,89 a 0,99 W/m²K, misurata per singolo elemento su una fornitura eseguita. Sono valori che riportiamo perché documentati in un'offerta tecnica, non perché suonano bene.

I fissaggi reversibili

Qualunque sia il sistema, i fissaggi devono garantire la piena reversibilità dell'intervento: rimuovere la vetrata in futuro non deve richiedere demolizioni. È una condizione della norma, non una preferenza costruttiva.

Dal rilievo alla posa: la sequenza corretta

L'errore che costa di più

Non è tecnico, è di sequenza. Si ordina, si installa, e poi si verifica.

Quando la verifica arriva dopo, le opzioni sono due e costano entrambe: rimuovere ciò che è stato installato, oppure avviare una sanatoria il cui esito non dipende più da chi ha venduto. Quando arriva prima, nel peggiore dei casi si cambia configurazione e il progetto procede.

Se dall'esame risulta che il caso non rientra in edilizia libera, lo scriviamo nel preventivo insieme a ciò che serve per procedere correttamente. Preferiamo perdere un ordine che consegnarne uno che il cliente dovrà smontare.

Domande frequenti