
Sì, ma solo se la chiusura resta una protezione amovibile e trasparente: se il dehors diventa una sala chiusa e climatizzata, per il Consiglio di Stato è una nuova costruzione e serve il permesso di costruire.
È la sintesi della sentenza del Consiglio di Stato n. 6181/2026. Per un ristorante a Bari, nella BAT o a Foggia la domanda non è teorica. Da novembre a marzo sono cinque mesi. Ogni sera di vento i tavoli fuori restano vuoti e i coperti vanno altrove. La scelta, però, non è tra chiudere tutto e rinunciare all'inverno. È tra una configurazione che resta protezione e una che diventa volume.
Cosa ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza 6181/2026?
Il caso riguarda una pergotenda chiusa su tutti i lati, climatizzata e usata stabilmente come sala per i clienti. Per i giudici quella struttura non protegge più dal sole e dalla pioggia. Crea uno spazio nuovo, vivibile tutto l'anno, che si aggiunge al locale. Per questo va trattata come nuova costruzione.
La decisione conferma un indirizzo già chiaro nel 2026:
- con la sentenza n. 1526 del 25 febbraio 2026 il Consiglio di Stato ha ritenuto che le vetrate aggiunte a una pergotenda già autorizzata creino nuova volumetria;
- il TAR Campania, con la sentenza n. 2358 del 13 aprile 2026, ha applicato lo stesso ragionamento a vetrate e tettoia combinate su un terrazzo.
Non è la vetrata da sola a far scattare il permesso di costruire: è la somma di copertura fissa, chiusura stabile e uso come sala.
Dove passa il confine tra protezione invernale e nuova sala?
Il riferimento è l'art. 6 del D.P.R. 380/2001. La lettera b-bis), introdotta dalla Legge 142/2022, ammette in edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti su balconi e logge. Il Salva Casa (D.L. 69/2024, convertito dalla Legge 105/2024) l'ha estesa ai porticati, con eccezioni. La lettera b-ter) copre tende, pergotende e pergole bioclimatiche, purché non creino uno spazio stabilmente chiuso.
Un dehors non coincide sempre con questi spazi. Per questo il criterio decisivo resta la funzione. I segnali che i giudici osservano sono questi:
- amovibilità: ante che si aprono e si impacchettano, senza opere murarie;
- trasparenza: nessun tamponamento opaco che trasformi il perimetro in pareti;
- funzione: protezione temporanea dagli agenti atmosferici, non una sala aggiuntiva;
- impianti: climatizzazione fissa e allacci stabili spingono verso il volume;
- combinazione: copertura fissa più chiusura su tutti i lati è la configurazione più esposta.
Il dehors su suolo pubblico ha una regola in più
Se il dehors occupa suolo pubblico, alla regola edilizia si somma la concessione comunale. La concessione riguarda l'occupazione del suolo: non rende libera una chiusura che, per forma e uso, è un nuovo volume. Concessione, regolamento comunale dei dehors e configurazione reale devono raccontare la stessa cosa.
Nei centri storici e lungo la costa pugliese pesa anche il vincolo paesaggistico. Il D.Lgs. 42/2004 e il D.P.R. 31/2017 regolano l'autorizzazione. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 9579 del 19 maggio 2025, ha ricordato che in area vincolata anche le vetrate amovibili richiedono titolo e nulla osta paesaggistico.
Lasciarlo aperto è davvero la scelta più sicura?
Il timore è comprensibile: «Se chiudo rischio la demolizione, tanto vale lasciarlo aperto». Ma un dehors aperto da novembre a marzo è un costo che si ripete. Metri quadri in concessione pagati e non vissuti. Ospiti stretti in sala. Prenotazioni rifiutate nei weekend di tramontana.
Il rischio non dipende dal chiudere, ma da come si chiude. Le strade concrete sono tre:
1. protezione parziale e amovibile: vetrate sui soli lati esposti al vento, che si aprono del tutto, senza impianti fissi; 2. chiusura completa con il titolo giusto: se il locale ha bisogno di una sala vera, la si progetta come tale e si presenta la pratica richiesta con un tecnico abilitato; 3. verifica preventiva del regolamento dehors: è lì che il Comune disciplina forme, materiali e periodi di installazione.
Tutte e tre restituiscono l'inverno al locale. Cambia solo il percorso autorizzativo.
Cosa controllare prima di ordinare
- titolo e concessione in essere, con la loro durata;
- titolo della copertura esistente, se c'è;
- presenza di vincoli paesaggistici o di centro storico;
- impianti previsti, fissi o mobili;
- lati davvero esposti a vento e pioggia.
Sul piano tecnico, la norma UNI 11998:2025 sui sistemi vetrati amovibili ha esteso il campo di applicazione a dehors e chioschi. È un riferimento utile da chiedere a chi fornisce il sistema.
In Puglia, tra Bari, BAT e Foggia, VetratePremium parte sempre dal sopralluogo: misure, carte del locale e regole del Comune prima del progetto. Le condizioni di edilizia libera si verificano caso per caso durante il sopralluogo. I valori dichiarati del sistema vetrato, con la configurazione provata, sono nella pagina Qualità e certificazioni.
Articolo informativo aggiornato al 1° ottobre 2026.